L’articolo 22 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, prevede che tutti i passi carrabili devono essere autorizzati e che solo in presenza del segnale di passo carrabile (cartello rilasciato dall’Amministrazione Comunale riportante un numero progressivo), il cittadino può ottenere l’autorizzazione all’accesso in entrata ed uscita dalla proprietà privata sulla pubblica via, oltre alla tutela del proprio accesso carrabile.
Le istanze devono pervenire nel rispetto dei tempi di istruttoria richiesti, pena l’improcedibilità, e complete di tutti gli allegati indicati nell’apposita modulistica pena la sospensione dell’iter procedurale, fino ad acquisizione degli elementi mancanti.
Il rilascio dei provvedimenti autorizzatori avverrà previa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 22 del Codice della Strada e dell'articolo 46 del Regolamento del Codice della Strada.